LA VERGOGNA DELLO STATO ITALIANO?
DARE AI DISABILI GRAVI NON AUTOSUFFICIENTI UNA PENSIONE DI 255,13 EURO AL MESE!
8,30 EURO AL GIORNO!!!
VERGOGNA!!!
05 agosto 2009 Fonte: Disablog.it
La Regione Campania ha tassato la disabilità, vecchiaia
e demenza
SALERNO – È stato pubblicato sul Bollettino Regionale n. 48 del 3 agosto 2009 il
Regolamento “Compartecipazione al costo delle prestazioni erogate nell’ambito di
percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitarie delle persone con
handicap permanente grave e dei soggetti ultrasessantacinquenni e cittadini
affetti da demenze”, approvato dalla giunta regionale il 16 luglio 2009.
Il Regolamento è parte di una serie di provvedimenti presi dalla Giunta
regionale campana nel vano tentativo di scongiurare il Commissariamento
dell’Assessorato alla Sanità e prevede che
- le “persone con handicap permanente grave, i soggetti ultrasessantacinquenni e
i cittadini affetti da demenze” con un reddito superiore a 4.999 euro annui (385
euro mensili) debbano pagare le prestazioni socio – sanitarie;
- deve essere lasciata a disposizione del beneficiario per le proprie esigenze e
spese personali una quota pari al 20% del reddito (!!!!);
- contribuiscono al reddito anche l’indennità di accompagnamento, l’indennità di
frequenza, l’assegno di assistenza e la pensione d’inabilità;
- sono obbligati a partecipare al costo delle prestazioni anche i parenti che
appartengono ad un altro nucleo familiare.
Ciò che lascia esterrefatti è il ragionamento che sottende tali decisioni. Nella
delibera si legge: “Ai sensi dell’articolo 34 del Decreto del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 “i sussidi corrisposti dallo Stato e da
altri enti pubblici a titolo assistenziale” sono esenti dall’imposta sul reddito
delle persone fisiche. Pertanto le indennità concesse a titolo di minorazione,
poiché per natura e per le finalità assistenziali che perseguono sono esenti
dall’imposta sul reddito delle persone fisiche, non vanno calcolate ai fini
della valutazione del reddito.
Tuttavia tali indennità sono erogate a favore di soggetti non autosufficienti,
al fine di consentire il soddisfacimento delle loro esigenze di accompagnamento
e di assistenza.
E’ assolutamente giustificato utilizzare, in occasione di interventi
socio-assistenziali finalizzati esclusivamente all’assistenza dei soggetti
stessi attraverso il ricovero in struttura, le indennità di cui sopra quale
contributo alle spese derivanti dall’erogazione di tale prestazione.
L’assistito contribuisce quindi alla copertura della retta residenziale e/o
semiresidenziale con l’ammontare delle indennità concesse a titolo di
minorazione (indennità di accompagnamento per invalidità civile e cecità
assoluta, indennità speciali per ciechi, di comunicazione per sordomuti) e con
altri redditi non fiscalmente rilevanti ove consentito dalla normativa
specifica.
E’ comunque prevista una quota di disponibilità da sottrarre al reddito che deve
essere lasciata a disposizione del beneficiario per le proprie esigenze e spese
personali. Tale franchigia deve essere pari al 20% del reddito così come
calcolato dal Comune o Ambito Territoriale ai fini della compartecipazione.”
“Bisogna chiedersi – ha sottolineato il Coordinatore regionale dell’Anffas-Onlus,
Salvatore Parisi – se il Regolamento deliberato dalla Regione Campania non violi
palesemente la Legge 1 marzo 2006, n. 67 – Misure per la tutela giudiziaria
delle persone con disabilità vittime di discriminazioni.
Vorrei ricordare che la compartecipazione alla spesa non deve trasformarsi in
una tassa sulla disabilità. Le persone con disabilità vogliono pagare ma
vogliono pagare il giusto. L’Anffas aveva denunciato la pericolosa deriva
sociale della Regione Campania. L’approvazione del nuovo regolamento sulla
compartecipazione è la riprova che non ci eravamo sbagliati ”.
Il Regolamento approvato è sconcertante considerato che i pronunciamenti della
Magistratura sono talmente numerosi e chiari – a partire dalla sentenza n.
42/2007 del Tribunale Amministrativo Regionale (TAR) di Catania a cui sono
seguiti i pronunciamenti del TAR delle Marche, della Toscana, della Lombardia
(sentenze n. 291/08, 303/08, 350/08, 602/08, 4033/08) e del Consiglio di Stato
(ordinanza 2594/08) – e si possono riassumere in cinque punti:
1. spetta al Servizio Sanitario Nazionale e all’assistenza sociale, la presa in
carico delle persone con bisogni complessi e non ai parenti;
2. l’Ente Locale deve adottare per la compartecipazione i criteri indicati dal
D. L. 109/98 e successive modifiche che prevedono, tra gli altri, che bisogna
riferirsi alla situazione economica del singolo utente laddove sia in situazione
di gravità;
3. gli Enti gestori e quelli Locali debbono accettare che non vi è alcun
fondamento giuridico che consente di chiedere contributi a “soggetti civilmente
obbligati”;
4. l’Ente Locale, nel valutare la situazione economica dell’utente, non può e
non deve prendere in considerazione le provvidenze economiche assistenziali
(indennità di accompagnamento, indennità di frequenza, assegno di assistenza,
pensione d’inabilità);
5. la pubblica amministrazione deve coinvolgere le Associazioni delle persone
con disabilità prima di assumere le decisioni che li riguardano.
I Comuni campani qualora dovessero adottare il Regolamento per Compartecipazione
al costo delle prestazioni così come definito dalla Giunta Regionale si
troveranno ad affrontare una marea di ricorsi dagli esiti scontati.
(www.salernonotizie.it)